
L’Italia ha trovato una soluzione fiscale che ritiene equa per tutti i frontalieri dei nuovi comuni di confine che lavorano in Ticino da prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo fiscale. Sebbene il Ticino non li riconosca come vecchi frontalieri, l’erario italiano li tratterà come tali, tassandoli con un’imposizione sostituiva. Il Ticino replica con una direttiva di chiarimento.
Riccardo Franciolli
Il nuovo accordo fiscale, entrato in vigore il 17 luglio 2023, ha introdotto per la prima volta un elenco ufficiale dei comuni italiani di frontiera, cioè quelli situati entro i 20 chilometri dal confine con la Svizzera. In questo elenco sono inclusi 72 nuovi comuni che non facevano parte delle liste precedenti.
I lavoratori di questi comuni, attivi in Ticino prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo, chiedono di essere riconosciuti come vecchi frontalieri. Il Ticino li considera invece come nuovi perché i “vecchi frontalieri” sono unicamente coloro che, oltre ad aver già fatto i frontalieri con rientro giornaliero tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, hanno soprattutto la residenza fiscale in un comune di confine presente nel vecchio elenco (cantonale e mai riconosciuto ufficialmente, vedi riquadro). Su questa interpretazione le autorità ticinesi non hanno mai avuto dubbi e l’hanno ribadita più volte.
La lista dei comuni non è mai stata ufficializzata
In base a questa visione, risultano esclusi dalla categoria dei “vecchi frontalieri” tutte le persone che, pur essendo attive da anni nel mercato del lavoro svizzero, risiedono in uno dei 72 Comuni inseriti nella nuova lista, ma che non erano inclusi nella lista precedente.
Si tratta, ad esempio, dei comuni che, pur essendo entro 20 chilometri dal confine, non erano stati inclusi nelle vecchie liste del Ticino (ad esempio Saronno, Lentate sul Seveso, Misinto, ecc.). Di conseguenza, per il Ticino, queste persone sono considerate nuovi frontalieri.
Conseguenze
Questa distinzione comporta che i lavoratori dei 72 nuovi comuni saranno tassati in Italia, come stabilito dal nuovo accordo, mentre i “vecchi frontalieri” continueranno a pagare le tasse in Svizzera fino al loro pensionamento, grazie a una norma transitoria. La differenza tra i due regimi fiscali è significativa (come mostrato nel nostro articolo che confronta le buste paga di un vecchio e di un nuovo frontaliere). Di conseguenza, questi lavoratori hanno espresso le loro rimostranze, minacciando di intraprendere azioni legali contro l’Italia e la Svizzera per ottenere il riconoscimento come vecchi frontalieri.
“Perché viene scoperto solo adesso che siamo frontalieri? Almeno per il futuro riconosceteci lo status non di nuovo ma di vecchio frontaliere, che gode di un “regime transitorio” e continuerà a essere tassato esclusivamente in Svizzera, fino alla pensione. In questo modo potremmo pagare meno imposte”. È stato lo sfogo di un lavoratore della provincia di Monza e della Brianza, attivo da anni in Ticino, che si è sentito preso in giro dallo Stato italiano.
Un gruppo di frontalieri nella sua stessa situazione ha quindi minacciato di adire le vie legali per far riconoscere il loro status:
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Decreto Omnibus e nuovo inquadramento fiscale
Per rispondere a queste richieste e prevenire possibili discriminazioni tra il trattamento fiscale dei frontalieri dei 72 comuni e i vecchi frontalieri, il Governo italiano ha offerto loro la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva all’IRPEF.
Nel Decreto OmnibusCollegamento esterno, pubblicato il 9 agosto 2024 e divenuto legge nell’ottobre 2024, è previsto un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri che risiedono in uno dei 72 comuni e lavorano in Svizzera. Questi lavoratori possono optare, già per l’anno fiscale 2024, per una tassazione sostitutiva pari al 25% dell’imposta alla fonte pagata in Svizzera, ottenendo così un carico fiscale complessivo simile a quello dei vecchi frontalieri.
In sintesi, questi lavoratori continueranno ad essere considerati “nuovi frontalieri” e pertanto saranno tassati alla fonte in Svizzera con un’imposta pari all’80% di quella che pagano i “vecchi frontalieri”. In quanto tali, la Svizzera invierà ogni anno i dati salariali di questi lavoratori all’erario italiano, come previsto dal nuovo accordo. Inoltre, in sede di dichiarazione dei redditi, i lavoratori pagheranno in Italia il 25% dell’imposta alla fonte già versata in Svizzera.
Condizioni da soddisfare
Per poter usufruire di questa nuova opzione, il lavoratore deve soddisfare alcuni requisiti: aver lavorato in Svizzera (nei cantoni Ticino, Vallese o Grigioni) tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, avere un reddito da lavoro dipendente e risiedere in uno dei 72 comuni indicati dal Decreto Omnibus. L’opzione fiscale dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi, semplicemente con una crocetta.
Secondo il sindacato OCST, che aveva già contestato l’interpretazione del Ticino sui “vecchi” e “nuovi” frontalieri, il Decreto Omnibus rappresenta una soluzione equa e soddisfacente.
Direttiva ticinese
Il Canton Ticino prende atto di questa soluzione che è competenza dell’Italia (come imporre i propri cittadini). La Divisione delle contribuzioni ticinese, attraverso una direttivaCollegamento esterno, ha però chiarito che il regime fiscale previsto dal Decreto Omnibus è considerato un regime agevolato rispetto a quello ordinario di diritto interno italiano. Secondo le autorità cantonali, l’accordo fiscale, che fa parte della Convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione, non si applica a chi opta per l’imposta sostitutiva prevista dal Decreto Omnibus.
Infatti, fu proprio l’Italia, al momento della firma della Convenzione nel 1976, a volere una clausola che prevede la cancellazione dei diritti previsti dalla Convenzione quando uno dei due Paesi introduce una tassazione agevolata. Questa misura, introdotta per fermare la migrazione fiscale dei ricchi cittadini italiani negli anni di piombo, è alla base della posizione del Ticino.
Pertanto, i lavoratori che scelgono l’imposizione sostitutiva non possono essere inclusi nell’ambito del nuovo accordo fiscale. Di conseguenza, l’imposizione alla fonte in Ticino per i “nuovi frontalieri” che optano per l’imposta sostitutiva sarà del 100% e non dell’80%, il che comporta un aumento del 20% delle imposte pagate in Ticino. Vi è una eccezione per i comuni che apparivano almeno su un elenco di un altro Cantone tra Vallese e Grigioni sotto il vecchio Accordo sui frontalieri del 1974.
Come avere i dati italiani?
Essendo una opzione da esercitare sul formulario delle dichiarazioni italiano, come fanno le autorità ticinesi a sapere quale tipo di tassazione ha scelto il frontaliere di uno dei questi 72 comuni? Il fisco italiano non dà infatti queste informazioni alla controparte ticinese.
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Un metodo però esiste. Per fissare le giuste aliquote per il singolo lavoratore frontaliere ci sono diverse tabelleCollegamento esterno: quelle per single o divorziati, conviventi, sposati, con moglie o marito che lavorano, figli a carico, ecc. Ma ora anche le tabelle per i vecchi e nuovi frontalieri. I datori di lavoro ticinesi devono dedurre in modo corretto nella busta paga l’imposta alla fonte secondo i calcoli fissati proprio da queste tabelle. In altri termini, spetta al datore di lavoro in primis di applicare la tabella corretta (in questo caso con ritenuta al 100%) oppure, in secundis, una correzione da parte del fisco ticinese.
In teoria, questo permetterà di determinare l’imposizione fiscale scelta dal frontaliere in Italia. Se il lavoratore ha optato per l’imposizione sostitutiva, la Divisione delle contribuzioni procederà con una rettifica automatica del conteggio per il 2024 e inviterà il datore di lavoro ad applicare l’imposizione al 100% a partire dal 2025.
Quando invece il lavoratore dimostra, tramite la dichiarazione dei redditi italiana, di non aver scelto l’imposizione sostitutiva, allora resta applicabile il trattamento riservato ai “nuovi frontalieri” con uno sconto del 20%.