I tartassati.

I tartassati. © Keystone / Jean-christophe Bott

Di

Riccardo Franciolli 

Preoccupa il mondo del lavoro transfrontaliero la possibile soppressione di alcune agevolazioni tributarie nel nuovo accordo bilaterale e delle deduzioni promosse da alcuni partiti ticinesi.

Per le frontaliere e i frontalieri, che devono ancora digerire la nuova tassa sulla salute, si prospetta una nuova tegola. Tra le pieghe del nuovo accordo italosvizzero, che di per sé non dovrebbe comportare aggravi fiscali per la manodopera italiana alla quale si applica il precedente regime fiscale, si cela infatti un tecnicismo che rischia di far aumentare sensibilmente le imposte alla fonte trattenute dai Cantoni.

Secondo quanto viene rilanciato con preoccupazione nei vari social media utilizzati da questa categoria di dipendenti, l’intesa appena entrata in vigore ha infatti soppresso un’agevolazione riservata alle e ai pendolari transfrontalieri con coniuge che lavora in Italia. In sostanza questi – diversamente dal passato in cui il salario del marito o della moglie veniva esentato – saranno inseriti nella categoria di contribuenti con doppi redditi, alla quale viene applicata un’aliquota più alta, con conseguente incremento delle imposte dovute.

Non è al momento chiaro l’impatto quantitativo di questo dettaglio, né il numero di persone coinvolte ma è scontato l’incremento dell’onere tributario che, secondo quanto detto al Corriere del TicinoLink esterno da Michele Scerpella, responsabile dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo del Canton Ticino, potrebbero persino raddoppiare.

Un’agevolazione che risale a 50 anni fa

L’origine di questa agevolazione risale al 1985 quando venne diminuita, dal 40% al 38,8%, la quota di imposte alla fonte pagate dai frontalieri che venivano riversate dai Cantoni (Ticino, Grigioni e Vallese) all’Italia (ristorni). Questo correttivo all’accordo bilaterale del 1974 era stato concordato per il fatto che molte e molti lavoratori pendolari rinunciavano a rientrare la sera al proprio domicilio in Italia. 

In compenso Roma ha ottenuto che non venissero computati dal fisco elvetico, l’unico a cui era soggetta questa categoria di manodopera residente in Italia, i salari dei loro coniugi. Una clausola che non è stata confermata nella nuova intesa. End of insertion

Naturalmente non si sono fatte attendere le reazioni e la polemica è montata, anche perché questo previsto aggravio fiscale va ad aggiungersi alla controversa tassa sulla salute introdotta dalla legge di bilancio del Governo Meloni appena entrata in vigore.

Sorpresa e sconcerto

Sorpresa, sconcerto e perplessità sono i termini più in voga in queste a ridosso della frontiera e che fa suoi Matteo Mandressi (CGIL di Como). “Nessuno si aspettava una cosa del genere, si tratta di un tecnicismo che non conoscevamo e di cui siamo stati informati da alcuni dei nostri iscritti”, ci dice il sindacalista lariano che pone qualche interrogativo sulla genesi di questa vicenda definita sconcertante: “Le persone che hanno negoziato il nuovo accordo fiscale dei frontalieri erano però perfettamente consapevoli” di quello che sarebbe successo con il nuovo regime fiscale.

Ecco cosa cambia tra vecchi e nuovi frontalieri

Auto in coda al valico doganale di Ponte Chiasso.

 I nuovi frontalieri saranno tassati in Italia. © Keystone / Gaetan Bally

È un momento storico nei i rapporti italo-elvetici. Dopo quasi un decennio di estenuanti trattative, stalli, riprese e abbandoni, l’Accordo sull’imposizione fiscale dei frontalieri è entrato in vigore il 17 luglio 2023.

Secondo quali criteri vengono distinti “vecchi” e “nuovi” frontalieri?

Chi ha lavorato quale frontaliere fiscale almeno un giorno nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 viene definito “vecchio frontaliere”. Chi ha lavorato prima di questo periodo di tempo e volesse ritornare a lavorare in Svizzera, verrà considerato come un “nuovo frontaliere”, naturalmente così come chi dovesse iniziare una nuova attività lucrativa in Svizzera dopo il 17 luglio 2023. 

Quando entra in vigore la nuova tassazione per i nuovi frontalieri?

Il nuovo Accordo sarà applicabile dal primo gennaio 2024. Questo significa che il nuovo frontaliere fino al 31 dicembre 2023 verrà tassato secondo il vecchio Accordo del 1974. A partire dal primo gennaio dell’anno prossimo, sarà tassato con il nuovo sistema. 

A questo proposito, come saranno tassati i nuovi frontalieri?

In principio vale la regola per cui il lavoratore dipendente viene tassato nello Stato in cui svolge l’attività lucrativa. Oggi il 100% del salario dei frontalieri italiani viene tassato in Svizzera. Con il nuovo Accordo, la Svizzera preleva l’80% delle imposte dovute (se l’imposta alla fonte ammonta a 5’000 franchi, la Svizzera ne trattiene 4’000). I nuovi lavoratori frontalieri saranno poi tassati anche in Italia, in base alle sue aliquote.  

Detto altrimenti, il salario percepito in Svizzera dal nuovo frontaliere italiano viene tassato interamente in Italia. A sua volta l’Italia, per evitare la doppia imposizione, concede quello che si chiama “un credito d’imposta”, ovvero le autorità italiane detraggono dalle imposte richieste la somma trattenuta alla fonte dalle autorità elvetiche. 

In breve, per fare un esempio molto teorico, se il lavoratore guadagna in Svizzera 50’000 franchi (equivalenti a 50’000 euro), l’Italia tassa tutti questi 50’000 euro, ovvero preleva 18’500 euro [aliquota Irpef al 37% per i redditi tra 28’000 e 100’000 euro, ndr.]. Da questi 18’500 euro viene poi detratto quanto già prelevato in Svizzera. Nel caso di una persona single, si tratta di circa 3’000 euro. 

Il nuovo Accordo vale anche per i lavoratori svizzeri che lavorano in Italia da frontalieri?

Sì. A differenza dell’accordo precedente, che riguardava esclusivamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, questo nuovo Accordo prevede il principio di reciprocità, e pertanto vale anche per gli svizzeri frontalieri in Italia. In questo caso, in Italia viene prelevato l’80% dell’imposta normalmente dovuta, mentre la Svizzera tassa il 20% del salario con l’aliquota però che si applicherebbe al 100% del salario.

In breve, spiegato in modo “semplicistico”, tanto per capirci, i due sistemi fiscali per evitare la doppia imposizioneLink esterno sono diversi: l’Italia tassa tutto, e poi detrae (meccanismo del credito per imposte estere), mentre la Svizzera tassa solo una parte e per il resto applica il “metodo dell’esenzione”, tenendo conto però della progressione.  

Cosa cambia praticamente tra vecchi e nuovi frontalieri?

I nuovi frontalieri dovranno presentare una dichiarazione dei redditi in Italia, cosa che sui salari guadagnati in Svizzera i vecchi frontalieri non devono fare. Da un punto di vista fiscale, è come se il nuovo frontaliere lavorasse in Italia.  

È presumibile, dunque, che il carico fiscale del nuovo frontaliere sia più alto. Questo dovrebbe teoricamente togliere parte dell’attrattività del mercato svizzero del lavoro. Sebbene il salario resti sempre più alto in Svizzera, considerato il prelievo fiscale in Italia per i nuovi frontalieri, un lavoro nella Confederazione diventa interessante nel momento in cui i datori di lavoro tengono alti i salari. Da questo punto di vista il nuovo Accordo dovrebbe essere uno strumento interessante per evitare o limitare il “dumping salariale”.  

Parliamo dei ristorni, quella parte delle trattenute fiscali in Svizzera che, via Roma, vengono restituiti agli enti locali di frontiera, soprattutto ai comuni di residenza dei lavoratori frontalieri. In questo ambito cosa succede?

Il ristorno si applicherà unicamente ai vecchi frontalieri. Si tratta di una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte prelevata nei cantoni Ticino, Grigioni e Vallese sui salari di questa categoria di frontalieri, e destinata agli enti locali italiani. Questi ristorni, secondo il nuovo Accordo, saranno pagati fino al 31 dicembre del 2033.  

Dopo il 2033, se ci saranno ancora vecchi frontalieri, questi ultimi continueranno a essere tassati al 100% in Svizzera e la Confederazione potrà trattenere la totalità del gettito fiscale. Quindi, non ci saranno più ristorni all’Italia.  

[Per l’anno fiscale 2021 questi ristorni agli enti locali italiani di confine per i lavoratori attivi in Ticino erano attorno ai 90 milioni di franchi. Verranno sostituiti dall’intervento finanziario di Roma. A tale scopo viene istituito il “Fondo di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche” (art 10 del disegno di legge di ratifica dell’accordo) che sarà alimentato dall’extra-gettito derivante dall’imposizione dei frontalieri, ndr.]. 

Per i vecchi frontalieri è previsto un periodo transitorio?

No. I vecchi frontalieri, finché lavoreranno in Svizzera, saranno trattati secondo il regime transitorio: per loro continua la competenza tributaria esclusiva della Confederazione. In linea di massima, fino alla pensione.

I vecchi frontalieri potevano decidere se essere tassati ordinariamente in Svizzera. Cambia qualcosa?

Effettivamente da alcuni anni i vecchi frontalieri – a seguito di una decisione del Tribunale federale – potevano scegliere, a determinate condizioni, di essere tassati ordinariamente in Svizzera [con il vantaggio di poter dedurre ulteriori spese, ndr.]. Con il nuovo Accordo si esclude esplicitamente questa possibilità, sia per i vecchi che per i nuovi frontalieri. 

Parliamo di telelavoro per concludere…

Oggi non ci sono regole speciali in essere per regolare questa modalità di lavoro da casa. Il nuovo Accordo però prevede la possibilità di concludere un accordo amichevole tra i due Paesi per regolare il telelavoro. Diciamo che la base legale esiste, ed è un buon punto di partenza.

FONTE

Di VALLE INTELVI NEWS

Giornale con notizie della Valle Intelvi ma con uno sguardo attento sul mondo

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